Sulla base delle letture consolidate delle sezioni di controllo della Corte dei Conti il tetto al
salario accessorio è da intendere come complessivo e non riferito a singole voci. Per cui,
esso opera unitariamente per: il fondo per la contrattazione decentrata, il fondo per il
lavoro straordinario, il fondo per le posizioni organizzative, l’eventuale fondo per la
dirigenza e le voci del trattamento accessorio dei segretari comunali che dipendono dalla
autonoma determinazione degli enti, cioè la maggiorazione della retribuzione di posizione
e la quantificazione della indennità di risultato.
In tale ambito, è consentito dal CCNL 21.5.2018 lo spostamento di risorse del fondo delle
posizioni organizzative a quello dei dipendenti dando informazione ai soggetti sindacali ed
attivando il confronto. Al riguardo il parere Aran CFL 38, ha chiarito che “non sembrano
sussistere impedimenti contrattuali a che un ente riduca per un periodo definito, ad
esempio per un anno, lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste
dall’ordinamento dell’ente, ampliando in tal modo le possibilità di incrementare, per
quell’anno, le risorse del Fondo del personale. L’anno, successivo, invece, l’ente potrà
ripristinare lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento delle
posizioni organizzative, senza necessità di ricorso alla contrattazione integrativa, come
previsto dall’art. 7, comma 3, lett. u), del CCNL del 21.5.2018”. Invece, previa
contrattazione collettiva decentrata integrativa, sulla base delle previsioni di cui all’articolo
7, comma 4, lettera u), del citato CCNL 21.5.2018 si possono spostare risorse dal fondo
per il salario accessorio a quello per le posizioni organizzative. Il tutto, garantendo la
invarianza complessiva delle somme destinate al salario accessorio e la loro integrale
utilizzazione.