LA COSTITUZIONE DEL FONDO 2022
Rispetto al 2021 le modifiche nella costituzione del fondo per la contrattazione decentrata
sono le seguenti:
a) Inserimento nella parte stabile della RIA e degli assegni ad personam dei cessati del 2021:
le relative risorse vanno comprese nel tetto del salario accessorio del 2016;
b) Inserimento nella parte stabile delle risorse di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 nel caso di aumento del personale in servizio rispetto al 31.12.2018. Tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio del 2016;
c) Inserimento nella parte stabile delle risorse dei tagli del fondo per il lavoro straordinario;
tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio del 2016;
d) Inserimento nella parte variabile delle risorse non spese della RIA e degli assegni ad
personam dei cessati del 2021: anche esse vanno comprese nel tetto del salario
accessorio del 2016;
e) Inserimento nella parte variabile dei risparmi del fondo per il lavoro straordinario del 2021;
tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio del 2016;
f) Inserimento nella parte variabile dei risparmi delle parti stabili dei fondi degli anni
precedenti non utilizzati; tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio dell’anno
2016;
g) Quantificazione nella parte variabile delle risorse previste da specifiche disposizioni di
legge. Tali risorse, a secondo delle voci vanno o meno in deroga al tetto del salario
accessorio del 2016;
h) Quantificazione nella parte variabile delle risorse derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di servizi, consulenze e proventi derivanti da piani di risparmio che hanno conseguito i propri risultati. Di norma queste risorse vanno al di fuori del tetto del salario accessorio dell’anno 2016;
i) Inserimento nella parte variabile di risorse, anche come conferma, fino allo 1,2% del
monte salari 1997; tali risorse vanno nel tetto del salario accessorio del 2016;
j) Inserimento nella parte variabile di risorse, anche come conferma, legate alla
realizzazione di obiettivi assegnati dall’ente, ivi compresa la quota dei proventi derivanti
dalle sanzioni per le inosservanze al codice della strada che l’ente destina alla
incentivazione delle prestazioni aggiuntive dei vigili; tali risorse vanno nel tetto del salario
accessorio dell’anno 2016;
k) Inserimento nella parte variabile delle risorse derivanti dalle attività aggiuntive richieste ai vigili e finanziate da privati; tali risorse vanno al di fuori del tetto del salario accessorio
dell’anno 2016.