DOMANDA

Dopo la modifica delle regole sul calcolo della indennità di carica del Sindaco e degli amministratori, si può dare corso alla rinuncia della stessa, anche in modo parziale?

 

RISPOSTA

A mio avviso, stante che non risultano prese di posizione istituzionali, la modifica delle modalità di calcolo di cui alla legge di bilancio 2022 non ha modificato le regole che presiedono alla possibilità di rinuncia della indennità di carica del Sindaco e degli amministratori. Con il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 98/2020, il Sindaco ha facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente.