Sono legittimi gli sfasamenti temporali tra le progressioni verticali ed i concorsi pubblici se
motivati dalla maggiore complessità dei secondi. Sono queste le indicazioni di maggiore
rilievo contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n.
29719/2022.
Leggiamo in primo luogo che “una pluriennale giurisprudenza della Corte Costituzionale (a
muovere da Corte Costituzionale 23 luglio 2002) impone di non riservare in toto al
personale interno l’accesso selettivo alle posizioni superiori, sul presupposto che la
progressione verticale costituisca ingresso novativo ad un posto di impiego pubblico, da
mantenere aperto anche all’accesso di esterni mediante concorso pubblico; è però al
contempo vero che la Consulta non neghi la possibilità di riservare quote al personale
interno e ciò proprio nella logica del buon andamento sempre di cui all’art. 97 Cost. ed al
fine di fruire delle esperienze e conoscenze acquisite con la pregressa prestazione di
lavoro; ciò posto, a fronte di una situazione di fatto in cui il concorso pubblico avrebbe
prevedibilmente, come dice lo stesso ricorrente, comportato tempi ben più lunghi, in
ragione del numero enorme di candidati (circa 110 mila), la P.A., per l’evidente esigenza di
non tardare nel riempimento dei ruoli di destinazione, parimenti rispondente al criterio di
buon andamento, ha ragionevolmente ritenuto di dare corso a due procedure distinte, a
quel punto naturalmente destinate a concludersi in tempi diversi; d’altra parte, l’interesse
primariamente tutelato dalla disciplina sul concorso pubblico è quello al reperimento anche
all’esterno del personale, rispetto al quale è recessivo l’interesse dei neoassunti alla parità
di carriera, allorquando le circostanze impongano, sempre per il buon andamento della
P.A., tempistiche diverse”. Inoltre, “va da sé che la divaricazione delle assunzioni
derivante da tale impostazione comportasse una molto maggiore durata del concorso
coinvolgente i 110 mila candidati, senza che vi sia bisogno di spiegare ulteriormente la
diversa portata rispetto ad un concorso che coinvolgeva solo 1.700 persone; è dunque
assolutamente corretto che la Corte territoriale abbia individuato in quell’elemento un tratto
giustificativo della divaricazione temporale, potendosi anzi dire che, una volta legittima la
scelta del doppio concorso, era conseguenza naturale – ma non illegittima per quanto
sopra detto – il verificarsi di divaricazioni temporali nelle successive assunzioni”.