Le amministrazioni locali continuano ad essere assoggettate al vincolo di rispettare il tetto
alla spesa di personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, cioè la
spesa media del triennio 2011/2013 per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità
e la spesa del 2008 per gli enti che non erano assoggettati a tale vincolo. E’ quanto ha
chiarito la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del
Veneto n. 81/2023.
Leggiamo testualmente che le nuove disposizioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019
sulle capacità assunzionali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle
regioni non hanno “sospeso la vigenza – quindi non è dettata in sostituzione – della
disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, cc. 557 ss, legge n.
296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che
prevede una deroga esplicita riservata alla maggior spesa per assunzioni di personale a
tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso
(quindi per i Comuni sotto soglia), in quanto essa non rileva ai fini del rispetto del limite di
spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tale circostanza non può che confermare la valenza precettiva del principio generale di
contenimento della spesa di personale .. che non può essere pretermesso se non nei casi
di espresse previsioni legislative per specifiche finalità e in relazione a particolari
fattispecie (ubi voluit dixit), fatte salve le eventuali ipotesi di neutralità finanziaria sul
bilancio dell’ente, che si realizzano laddove si consegua la sterilizzazione dell’impatto della
spesa sulla contabilità dell’ente attraverso la completa copertura della stessa con
finanziamenti provenienti da fonti esterne (fondi europei o privati) (cfr. Sezione delle
autonomie n. 21/2014/QMIG)”. Tale lettura è coerente con le previsioni dettate dalle
sentenze della Corte Costituzionale n. 108/2011 e n. 27/2014. Su questa base viene tratta
la seguente conclusione: “l’Ente è tenuto a programmare i propri fabbisogni assunzionali
nel rispetto del quadro normativo sopra delineato, adottando azioni, da modulare
nell'ambito della propria autonomia, tali da assicurare il contenimento della spesa di
personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n.
296/2006”.