Deve essere considerata illegittima la ripetizione delle assunzioni a tempo determinato
senza le adeguate motivazioni. Inoltre, occorre in ogni caso che da tale ripetizione non
possa scaturire la sanzione della conversione a tempo indeterminato del rapporto. Sono
questi i principi dettati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.
5542/2023.
Leggiamo testualmente che “in caso di successione di leggi nel tempo la legittimità della
clausola di durata apposta al contratto a tempo determinato e le conseguenze che
derivano dall'invalidità della stessa devono essere valutate facendo applicazione della
disciplina vigente al momento dell’instaurazione del rapporto”. Ci viene detto inoltre che “il
Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, nel testo antecedente alle modifiche
apportate dalla L. n. 92 del 2012, impone di specificare nel contratto le ragioni tecniche,
produttive, organizzative o sostitutive che giustificano l’assunzione a tempo determinato e
detto obbligo di specificazione non può essere soddisfatto per le fondazioni lirico
sinfoniche attraverso la sola indicazione dello spettacolo o dell’opera, non sufficiente,
rispetto ad un’attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione in ogni
stagione di una serie di rappresentazioni, a rendere evidenti le ragioni oggettive del ricorso
al rapporto a tempo determinato”. Altra indicazione della sentenza delle seguente: “nei
casi di rapporto a tempo determinato con clausola affetta da nullità l’instaurazione del
rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al
momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a
tempo indeterminato o subordinano l’assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e
soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o
selettive”.