Viene riscritto dalla lettera b) dell’articolo 1 del DPR n. 82/2023 l’articolo 2 del DPR n.
487/1994. Oltre alla conferma della cittadinanza italiana (o di un paese comunitario ovvero
dello status di rifugiato) e della eventuale idoneità fisica richiesta per specifici profili,
vengono richiesti il possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli di esperienza,
nonché il godimento dei diritti civili e politici. Viene inoltre, superando il requisito dell’avere
una età compresa tra 18 e 40 anni, con i possibili innalzamenti di quella massima,
richiesto il possesso della sola maggiore età. Le amministrazioni possono introdurre con
norme regolamentari una età massima a condizione che tale scelta sia motivata in
relazione ad esigenze “connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell’amministrazione”.
Viene confermato che gli enti possono sottoporre i vincitori ad una visita medica di
controllo.
I titoli di studio necessari sono individuati dagli enti per i singoli profili professionali, in
coerenza con i principi dettati dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. Si conferma
quindi la necessità che le amministrazioni individuino i profili professionali e, in tale ambito, definiscano anche i titoli di accesso necessari.
Si conferma il divieto di assunzione per coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo,
per coloro che sono stati licenziati da amministrazioni pubbliche, per coloro che sono stati
dichiarati decaduti per avere conseguito l’assunzione con titoli falsi e per coloro che sono
stati condannati con sentenza definitiva per reati che “costituiscono un impedimento
all’assunzione presso una PA”. Ha un carattere innovativo la previsione per la quale coloro
che hanno pendente un procedimento penale o di applicazione di misure di prevenzione e
coloro che hanno “precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale”
hanno l’obbligo di segnalarlo all’atto della presentazione della domanda.
In luogo della previsione per cui i requisiti richiesti devono essere posseduti solamente al
momento della scadenza del termine di presentazione della domanda viene aggiunto che
gli stessi devono essere posseduti anche al momento della sottoscrizione del contratto.
Ovviamente è scomparsa la necessità dell’attestazione della regolarità della posizione
rispetto alla leva.