La riduzione del numero di idonei nei concorsi pubblici di cui all’articolo 35, comma 5 ter,
del d.lgs. n. 165/2001, per come introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 44/2023 si
applica esclusivamente ai concorsi banditi dopo l’entrata in vigore di tale disposizione, cioè
dopo lo scorso 22 giugno, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E’
questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nel parere 16 giugno n. 1187/A del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
La prima indicazione è la seguente: questa “disposizione è finalizzata a garantire una
migliore qualità del personale assunto, e ciò in considerazione del fatto che i candidati
collocati in graduatoria in una posizione rientrante nella quota introdotta corrisponde a
quelli che hanno conseguito una valutazione finale più vicina al punteggio conseguito dai
vincitori del concorso”. Essa, unitamente alle altre dettate di recente dal legislatore,
“costituisce un elemento di crescita qualitativa – oltre che quantitativa – della pubblica
amministrazione”.
Viene chiarito che essa non si applica ai concorsi per le assunzioni del “personale
sanitario, scolastico, universitario, della ricerca dell’Istituto superiore di sanità, come pure –
anche se non espressamente indicati – sono da ritenere indubbiamente esclusi dal suo
ambito di applicazione anche i reclutamenti del personale in regime pubblicistico”.
Ci viene infine detto che essa “è destinata a dispiegare i propri effetti sono con riguardo
alle graduatorie dei concorsi che saranno banditi dopo l’entrata in vigore della legge di
conversione”.