I permessi di cui alla legge n. 104/1992 non possono essere equiparati alle assenze per
malattia ai fini della decurtazione della incentivazione della performance. E’ questo il
principio fissato dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Catania 6323 del 29 maggio
2023.
Viene evidenziato, sulla scorta dell’orientamento costante della Corte di Giustizia Europea,
che si deve ritenere “illegittima la decurtazione di premi aziendali per i giorni di assenza di
lavoratori che fruivano dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.. Si configura una
discriminazione diretta quando una persona è trattata in modo meno favorevole di quanto
sia, sia stato sarebbe trattata una persona in una situazione analoga. La condotta di
discriminazione indiretta ricorre quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto,
un patto o un comportamento apparentemente neutri, mettono una persona appartenente
ad una delle categorie protette in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone, a
meno che la disposizione, il criterio o la prassi siano oggettivamente giustificati da una
finalità legittima ed i mezzi impiegati per il loro conseguimento siano appropriati o
necessari”. Tale discriminazione si realizza anche nel caso di esclusione dalla
incentivazione della performance: “la mancata equiparazione dell’assenza alla presenza in
servizio per i lavoratori che fruiscono dei permessi ex legge n. 104/1992 opera
indubitabilmente in funzione della disabilità, così realizzando una forma di discriminazione
diretta in quanto fondata sulla disabilità.. esiste una correlazione tra i permessi retribuiti ex
articolo 33 legge 104/1992 e la percezione di compensi incentivanti o premiali, con la
conseguenza che se il lavoratore beneficia dei 3 giorni di permesso mensile per
l’assistenza ad un familiare affetto da handicap o in stato di grave infermità, ha diritto ad
ottenere sia la normale retribuzione che i compensi di produttività”.
Così conclude la sentenza: “la ratio dell’istituto del premio di risultato è quella di migliorare
i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro e è compito della contrattazione
integrativa disciplinare i criteri per l’erogazione dei compensi premiali”. Per cui questi
permessi possono per tali finalità essere considerati in modo analogo ai congedi di
maternità.