Nel calcolo della spesa del personale occorre assumere anche quella del personale
assegnato alla unione nel caso in cui la stessa viene superata. E’ questo il principio fissato
dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna n.
79/2023.
Ci viene evidenziato che “nel caso di un ente locale che, nel 2018, avesse già assegnato
personale ad una Unione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite, recedendo
poi dall’Unione si trovi a riassorbire, nella vigenza del nuovo CCNL, il personale a suo
tempo assegnato, il Collegio ritiene che la disposizione in esame vada interpretata nel
senso di considerare, quale parametro di riferimento, il personale che sarebbe stato in
servizio presso il Comune laddove non fossero state conferite le relative funzioni
all’Unione, in particolare: la somma dei dipendenti all’epoca in servizio presso il Comune e
dei dipendenti da questo assegnati all’Unione per lo svolgimento delle funzioni ad essa
conferite dal Comune .. tale criterio consente di mantenere il necessario collegamento che
deve sussistere tra le funzioni esercitate e la spesa destinata al trattamento accessorio del
personale dedicato a tali funzioni”.
In conclusione ci viene detto che “il monte salari 2018 -assunto dalla disposizione in
esame a parametro di riferimento per il calcolo dell’incremento percentuale di cui trattasi –
vada determinato tenendo conto, anche in tal caso, della situazione virtuale dell’ente nel
2018: esso andrà quindi tradotto nel corrispondente ammontare riconosciuto in quell’anno
ai dipendenti all’epoca in servizio presso il Comune o assegnati all’Unione per lo
svolgimento delle funzioni ad essa conferite dal Comune”.