I bandi di concorso di tutte le PA vanno pubblicate necessariamente sul portale INPA della
Funzione Pubblica, che costituisce anche lo strumento attraverso cui vanno presentate le
domande da parte dei candidati. A regime, funzionalità che non è ancora operativa, tutte le
comunicazioni dell’ente e delle commissioni andranno trasmesse esclusivamente
attraverso questa modalità.
Si deve evidenziare che i regolamenti degli enti non possono prevedere deroghe a queste
disposizioni.
Viene ribadita la previsione per cui è facoltativa la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta
Ufficiale. Questa disposizione è applicabile e deve essere raccordata con le previsioni
dettate nei regolamenti degli enti. Per cui in una amministrazione in cui la norma
regolamentare attualmente dispone l’obbligo di questa pubblicazione, si deve dare corso
all’applicazione del vincolo, almeno fino a che non si provveda alla sua modifica. Nulla
impedisce alle singole amministrazioni che lo ritenessero opportuno di continuare a
prevedere questa forma di pubblicità.