Il fondo 2022 dello IACP di Napoli in liquidazione è stato costituito sul presupposto di un solo dipendente in servizio tramite comando.
Nel caso in cui il numero dei dipendenti in servizio aumenti, anche se tramite comando, occorre dare corso -e vi sono comunque tutti i margini di legittimità per poterlo fare- all’aumento del fondo stesso in misura proporzionale. Ovviamente continuando ad utilizzare lo stesso parametro utilizzato, quindi la incidenza media procapite dei dipendenti, comprese le ex posizioni organizzative, oggi incarichi di elevata qualificazione, nel fondo dello IACP di Napoli prima della sua liquidazione.

Per il periodo in cui l’ente è stato privo di personale dipendente è necessario procedere all’azzeramento del fondo stesso; nel caso in cui l’aumento si realizzi per una parte dell’anno, l’aumento andrà proporzionato a tale periodo. Nel caso di utilizzazione in part time, si deve tenere conto della sua durata nella determinazione della misura delle somme da inserire nel fondo.

Si prescinde dalla dotazione organica, stante la natura di ente in liquidazione e la concretizzazione del rapporto del personale tramite comando o convenzione o utilizzazione congiunta, quindi a tempo determinato.

 

Relativamente alla utilizzazione in comando, si deve ricordare che l’articolo 30, comma 1 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, per come modificato dal dl 36/2022, li ammette -salvo che per i dirigenti, quelli obbligatori ed il personale di staff degli organi politici, nonché altre ipotesi circoscritte nell’ambito di applicazione- nel tetto massimo del 25%  dei posti che l’ente intende coprire tramite mobilità volontaria e che non si sono realizzati.

Di conseguenza, il comando è nei fatti precluso allo IACP di Napoli in liquidazione.

La soluzione che si suggerisce è la stipula di una convenzione tra lo IACP di Napoli in liquidazione e l’ACER per la utilizzazione in modo congiunto di uno o più dipendenti ai sensi delle previsioni dettate dall’articolo 23 del CCNL 16 novembre 2022. In subordine, si può dare corso alla utilizzazione in modo condiviso sulla base delle previsioni di carattere generale dettate dall’articolo 15 della legge n. 241/1990, che consente la stipula di accordi tra le PA.