Per il parere 228052/2023 della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, le somme derivanti
all’aumento del fondo da destinare al finanziamento del welfare integrativo finanziato
dall’articolo 79, comma 2, lettera c), CCNL 16.11.2022, entrano nel tetto del salario
accessorio. Siamo in presenza di indicazioni che sono sostanzialmente almeno divergenti
rispetto alle indicazioni delle sezioni di controllo della magistratura contabile della Liguria e
della Lombardia.
Viene data risposta al seguente quesito: “se sia possibile incrementare la parte variabile
del Fondo delle risorse decentrate secondo il disposto di cui all’articolo 79, comma 2,
lettera c) del CCNL del 16 novembre 2022 (che consente di adeguare le disponibilità del
Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche
connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la
relativa capacità di spesa), per finanziare esclusivamente piani di welfare integrativo del
proprio personale e se tali risorse possano essere escluse dalla verifica del rispetto del
limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
In primo luogo si evidenzia che l’articolo 82 del vigente CCNL 2019-21 introduce “la
possibilità di utilizzo, in aggiunta, anche di quota parte del fondo per la contrattazione
integrativa per l’attuazione dei piani di welfare ivi previsti, indicazione confermata in sede
di articolo 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo), al comma 2, lettera k)”. Lo stesso
contratto prende in esame i piani di welfare integrativo per chiarire che sono oggetto di
contrattazione decentrata i relativi criteri e l’eventuale finanziamento a carico del fondo,
nonché la possibilità di destinare al loro finanziamento i risparmi conseguiti attraverso i
piani di razionalizzazione.
Nel merito del quesito ci viene detto testualmente che “le misure di welfare integrativo ..
non sono considerate ai fini della verifica del rispetto del tetto della retribuzione accessoria
nell’ampia giurisprudenza sull’argomento proprio in ragione della natura assistenziale e
previdenziale non assimilabile alla retribuzione accessoria specificamente individuata nelle
norme di contenimento che si sono nel tempo succedute” ed infatti non sono state incluse
nel tetto del salario accessorio del 2016: di conseguenza “l’articolo 82 del CCNL 2019-21
nulla innova circa la natura previdenziale e assistenziale delle misure di welfare adottate
dalle amministrazioni che, pertanto, non risultano assoggettate al limite di contenimento
della retribuzione accessoria, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari,
previsti dal medesimo art. 82 CCNL”.
Viene chiarito che le risorse destinate dall’ente al fondo per la contrattazione decentrata
devono essere ritenute assoggettate al tetto del salario accessorio. Ed inoltre, operando
come indicato dal quesito, cioè destinando in deroga al tetto del salario accessorio gli
aumenti della parte variabile del fondo al finanziamento del welfare “si verrebbero ad
eludere proprio i limiti finanziari per la concessione di benefici con carattere di welfare” e
“si consentirebbe ad ogni amministrazione di appostare a questo scopo risorse finanziarie
avendo come perimetro unicamente la propria capacità di bilancio, con ciò determinando
un imprevedibile incremento della dinamica della spesa di personale, con conseguenti
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Si rinvia al parere dell’Aran per la possibilità di destinare risorse inserite dall’ente nel fondo
ex articolo 79, comma 2, lettera c) (nda provenienti da scelte organizzative), “ove la
contrattazione integrativa lo disponesse, a fini di welfare in luogo che di retribuzione
accessoria”.