La mancata approvazione del bilancio preventivo determina la impossibilità di stipulare il
contratto collettivo decentrato integrativo. E’ questa la indicazione contenuta nella
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n.
81/2024.
In premessa leggiamo che “il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba
essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa,
entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta
imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione
del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di
bilancio, in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori”.
Per cui “preliminarmente alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, è necessario
acquisire la certificazione del collegio dei revisori sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.. L’assenza, dunque, del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento della contrattazione integrativa,
impedisce la sopra citata verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con
conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo”.
Ed infine, “solo quando si completa l’intero iter l’ente può impegnare il fondo e può pagare
secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità). La costituzione del fondo,
difatti, è un atto unilaterale (determinazione a contrarre) che va adottato da parte del
Dirigente prima possibile e si pone in termini di infungibilità rispetto alla successiva fase
della contrattazione, momento in cui nasce il rapporto obbligatorio per l’ente”.