Per la sentenza della sezione quinta ter del Tar del Lazio n. 6836/2024 non ha diritto a
concorrere alla stabilizzazione il dipendente che sia già stato assunto a tempo
indeterminato a seguito di un’altra analoga procedura, anche se l’ente ha consentito la
partecipazione del dipendente a più procedura. Leggiamo testualmente che siamo in
presenza di “un eccezionale meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro
temporaneo (pregressa o ancora in essere) ad una condizione di lavoro a tempo
indeterminato, sicché, cessata la prima posizione non vi è più margine per poter accedere
alla procedura riservata”. Alla base di questa conclusione vi è la seguente considerazione:
“le procedure di stabilizzazione finiscono per tracciare un percorso preferenziale di
accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato, che è precluso alla generalità dei
consociati. L’eccezionalità di tali procedure depone allora nel senso che, superata la
situazione di precarietà (quindi soddisfatto l’interesse pubblico-generale e quello privato
che consentono eccezionalmente di derogare alle procedure ordinarie), il sistema
straordinario di reclutamento non può essere piegato al raggiungimento di ulteriori finalità,
qual è quella perseguita dall’odierno ricorrente di miglioramento della propria posizione
lavorativa; miglioramento che può essere raggiunto con gli ordinari mezzi a disposizione di
ogni lavoratore e non avvalendosi di una corsia preferenziale prevista per ragioni
eccezionali”. Ed infine, leggiamo che “la c.d. privatizzazione del pubblico impiego non ha
comportato una piena equiparazione tra il lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione e quello nel settore privato. Sussistono significative divergenze,
essenzialmente giustificate sulla base del diverso meccanismo di accesso e della
particolare conformazione dell’organizzazione e delle finalità perseguite dalla PA.. la
finalità della procedura è quella non già di superare il precariato in generale.. bensì
rispetto a rapporti instaurati con la PA”.