Esse possono essere effettuate nel tetto del 50% dei posti ed a condizione che i candidati
siano possesso degli stessi requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, a partire dal
possesso del titolo di studio.
Il legislatore ha dato “mandato” ai contratti collettivi di prevedere, per un arco temporale
limitato, la possibilità di derogare dal possesso del titolo di studio previsto per l’accesso
dall’esterno, fermo restando il vincolo del possesso di una anzianità di almeno 5 anni ed il
finanziamento nell’ambito delle capacità assunzionali. La legge di bilancio del 2022 ha
inoltre consentito che lo 0,55% del monte salari 2018 fosse destinato al finanziamento
della revisione dell’ordinamento professionale e di tale istituto.
Su questa base l’articolo 13 del CCNL 16.11.2022 ha previsto, nella lettura che ha dato
l’Aran, che fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di dare corso a progressioni verticali in
deroga sia al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno sia al vincolo
della riserva di almeno il 50% dei posti all’accesso dall’esterno, a condizione che gli oneri
siano contenuti nel tetto dello 0,55% del monte salari 2018.
Esse vanno inserite nel programma del fabbisogno del personale e gli enti devono
rispettare i vincoli dettati dalla normativa in materia di assunzioni.
La scelta della utilizzazione di questo istituto è rimessa alla sfera della discrezionalità degli
enti e, come tutto il programma del fabbisogno del personale, è assoggettato come
relazione sindacale esclusivamente alla informazione, che deve essere resa in modo
preventivo e non oltre i 5 giorni lavorativi precedenti alla adozione della relativa
deliberazione. Per la parte relativa alla sostenibilità finanziaria è assoggettata al parere dei
revisori dei conti.
Il regolamento per le progressioni verticali ordinarie, alla stregua di quello sui concorsi,
non è assoggettato a nessuna forma di relazione sindacale: quindi non è prevista come
vincolante neppure la informazione.