La mancanza del titolo di studio richiesto per l’accesso all’albo dei segretari non consente al vicesegretario di svolgere tale ruolo: è quanto ci dice la sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 3480/2024. Essa ha inoltre stabilito che un comune che ha aderito ad una convezione di segreteria, non può decidere in modo autonomo come sostituire il segretario assente.
Leggiamo testualmente nella sentenza che “l’attribuzione delle funzioni di Vicesegretario a .. è illegittima non solo perché difetta il requisito del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, ma anche perché nel caso in esame il Comune aveva stipulato con altri due Comuni una convenzione per la nomina di un unico Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata: da ciò discende che non poteva il singolo Comune a fronte di una tale convenzione, procedere autonomamente a consentire lo svolgimento delle funzioni di Vicesegretario ad un proprio dipendente in sostituzione del Segretario comunale titolare individuato nella convenzione, in difetto di previsione in tal senso”.