Le somme da destinare alla incentivazione del personale per il recupero di evasione Imu e TARI vanno calcolate sui maggiori incassi, non possono esserlo in caso di ritardo nell’approvazione del consuntivo dell’anno in cui viene accertato il maggiore incasso, che queste disposizioni non possono essere interpretate in modo analogico e che gli enti si devono dare degli specifici obiettivi. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 113/2024.
In primo luogo, ci viene detto che “l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggiore incasso (di competenza) di tali entrate accertate nell’esercizio di competenza.. deve ritenersi che non sia sufficiente il maggiore accertamento, ma anche il maggiore incasso, limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce”. Vanno applicate le stesse regole dettate per la corresponsione degli incentivi connessi agli incassi derivanti dalle violazioni al Codi della Strada: si sono “numerosi punti di contatto .. quantomeno, sotto il profilo squisitamente esegetico”.
Viene inoltre detto che la richiesta tempestività della approvazione del consuntivo si riferisce allo “esercizio antecedente a quello in cui sono stanziate le risorse (quindi al medesimo rendiconto in cui è accertato il maggiore gettito accertato e riscosso)”. Questa lettura “è del tutto conforme, sotto il profilo sistematico, ai principi contabili sottesi alla ratio dell’istituto giuridico qui in esame”.
Inoltre, ci viene detto che “il ritardo ulteriore (anche di pochi giorni) nell’approvazione del rendiconto e senza responsabilità dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate inibisce l’erogazione degli incentivi di cui trattasi”.
Altra indicazione di rilievo è la seguente: “nella materia degli incentivi derivanti da entrate tributarie vige il principio della tipicità di tale tipologia di emolumento accessorio .. trattasi di norme insuscettibili di interpretazione analogica, ovvero di applicazione estensiva al di fuori dei precisi precetti giuridici previsti dalla normativa di riferimento”.
Ci viene inoltre ricordato che la definizione di questa materia è rimessa a “regolamento, contratto integrativo e, coerentemente agli altri strumenti attuativi da questi previsti) la definizione degli obiettivi del settore entrate, quali presupposti della liquidazione dei suddetti incentivi”.