La volontà di dare corso ad una assunzione tramite mobilità volontaria prevale sullo
scorrimento di una graduatoria dello stesso ente per l’assunzione degli idonei utilmente
collocati in graduatoria. E’ questo il principio fissato dalla sentenza della terza sezione del
Consiglio di Stato n. 4166/2024.
La prima indicazione è la seguente: “l’art. 30, d.lgs. n. 165/2001 impone alle
Amministrazioni, prima di indire una selezione pubblica per la copertura di posti vacanti, di
procedere, a pena di nullità, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre
Amministrazioni attraverso la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria (nda vincolo
attualmente sospeso dal legislatore fino a tutto l’anno 2024). Questa Sezione ha
ripetutamente affermato il principio per cui le ragioni che legittimano la preferenza
tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali dell’istituto (sicché
non necessitano di essere esplicitate di volta in volta), ovvero al maggior vantaggio per
l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato e immediatamente
operativo e all’interesse del comparto pubblico nel suo insieme di vedere assorbito il
personale eccedentario e così realizzato un risparmio di spesa. Il carattere privilegiato e
prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla
procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi gli standard di maggiore
efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza
di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso,
ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria e perché nella specie non vi fosse alcun
obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della
graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente collocata”.