Sulla base delle indicazioni dettate dalla sentenza della sesta sezione del Consiglio di
Stato n. 5340/2024, l’anzianità necessaria per potere partecipare ai concorsi per la
dirigenza deve essere maturata esclusivamente presso pubbliche amministrazioni e non
anche presso enti controllati e/o finanziati da PA.
Ci viene espressamente detto che “il richiamo alla nozione di pubblica amministrazione
veicolata dalla lex specialis del concorso non può che coincidere, su un piano sistematico,
con quella propria dell’art 1, d. lgs. n. 165 del 2001, il quale, al primo comma indica
l’oggetto della disciplina nell’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, al secondo comma” detta l’elenco
delle PA. Di conseguenza, “poiché l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 non reca
menzione di soggetti di diritto privato, comprese le fondazioni di partecipazione .. il periodo
di servizio in categoria D ivi maturato non può essere considerato servizio presso una
pubblica amministrazione”.