I pensionati possono fare parte delle commissioni di concorso. E’ quanto ci dice la
sentenza della seconda sezione del Tar di Catania n. 1986/2024.
Il divieto dettato dall’articolo 5 comma 9, del d.l. n. 95/2012 “è norma di stretta
interpretazione e non può estendersi alla composizione di una commissione esaminatrice
che non rientra tra gli incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, non
potendosi in questo campo ricorrere ad alcuna forma di analogia”. Ricordiamo che
espressamente il dpr n. 82/2023 lo consente a coloro che sono stati collocati in
quiescenza negli ultimi 3 anni, mentre in precedenza era consentito a coloro che erano
stati collocati in quiescenza negli ultimi 4 anni.
Infine, non costituisce una valida ragione per l’annullamento il non avere assemblato le
prove ai fini della correzione in una unica busta, per come previsto dal regolamento
dell’ente: “l’eventuale divergenza tra quanto previsto dal bando e nel regolamento
comunale, con riferimento al procedimento propedeutico alla correzione, non incidendo sul
rispetto dell’anonimato e sulla par condicio dei candidati assurge, in ogni caso, a mera
irregolarità non costituendo profilo di illegittimità della procedura”.