Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, l’ente è
abilitato a dare corso alla deliberazione unilaterale, sulla base delle previsioni dettate dal
d.lgs. n. 165/2001. E’ questa la principale indicazione fornita dalla deliberazione della
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 257/2024.
Leggiamo testualmente che, “in caso di mancata sottoscrizione, l’Amministrazione
dovrebbe, senza alcun esito, provvedere unilateralmente, seppur magari solo in via
provvisoria, all’adozione dell’atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n.
165/2001. Non è giustificabile in alcun modo e per nessuna ragione, la sottoscrizione di un
contratto decentrato alla fine del secondo esercizio successivo a quello di riferimento”. In
questa direzione viene richiamata la deliberazione n. 201/2019 della stessa sezione di
controllo della magistratura contabile.
Da qui la prescrizione a che “l’Ente, per il futuro, completi l’iter procedurale finalizzato
all’accordo decentrato entro i primi mesi dell’esercizio di riferimento”, prescrizione che in
parte riprende la previsione dettata dal CCNL 16 novembre 2022, che impone agli enti
locali ed alle regioni di provvedere alla costituzione del fondo ed all’avvio della
contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile, sempre che l’ente abbia
approvato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.