Un incarico dirigenziale reiterato è travolto dalla nullità del primo di tali incarichi. Sono
queste le indicazioni dettate dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione
n. 15974/2024. Essa detta il seguente principio di diritto: “L’ incarico attribuito ex art. 19,
comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente sino al 30 ottobre 2013, a soggetto
privo dei requisiti indicati da quest’ultima disposizione e il contratto individuale che a tale
incarico accede sono nulli, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di una
disposizione imperativa”.
Leggiamo che “l’assenza, la non indicazione o la generica menzione dei presupposti legali
de quibus non possono non incidere sul successivo contratto, che non avrebbe mai potuto
essere concluso senza la previa verifica della loro esistenza. Da questo punto di vista, erra
il ricorrente quando sostiene che la P.A., al momento del conferimento dell’incarico,
avrebbe dovuto piuttosto concentrarsi sul controllo della presenza di risorse interne alle
quali attribuirlo, atteso che la procedura in esame mira anche ad accertare che il soggetto
da designare abbia i requisiti ex lege necessari. Nella specie, la corte territoriale ha
accertato che uno dei titoli vantati dal ricorrente era illegittimo perché maturato in
corrispondenza dell’esecuzione di un contratto di lavoro nullo, con conseguente sua
inutilizzabilità ai fini dell’instaurazione di un nuovo rapporto con la stessa P.A.”.