La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n.
173/2024 ha chiarito che l’incentivo per il recupero di evasione IMU e TARI non può
essere erogato se il conto consuntivo è approvato, anche se solo per pochi giorni, oltre il
termine fissato dal legislatore.
La disciplina è contenuta nell’art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018 (cd di stabilità 2019):
“appare evidente l’intento del legislatore di consentire che l’effetto premiante si produca
solo con riferimento a quegli enti che, virtuosamente, procedano all’approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL”. Occorre “attenersi
all’inequivocabile formulazione letterale della norma, ribadendo quanto già evidenziato da
altre Sezioni regionali di controllo circa il fatto che, “atteso il rango degli interessi coinvolti
nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della
discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del
tutto gli effetti limitativi della circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento
incentivante disciplinato dal comma 1091 al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di
specifica considerazione”. Per cui, “stante l’impossibilità di pervenire a un’interpretazione
contra legem, deve concludersi che – in assenza di un’espressa deroga legislativa – il
mancato rispetto dei termini stabiliti dal TUEL per l’approvazione del rendiconto costituisca
elemento ostativo, nell’esercizio di riferimento, alla corresponsione degli incentivi per il
recupero dell’evasione tributaria”.