Gli aumenti dettati dall’articolo 39 del CCNL del 16 luglio 2024 per il fondo dei dirigenti
vanno in deroga rispetto al tetto del salario accessorio del 2016 di cui all’articolo 23,
comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Può essere così riassunta la indicazione fornita dall’Aran
con il parere AFL 92.
Ricordiamo in premessa che tali aumenti sono quelli dello 0,46% del monte salari 2018 a
decorrere dallo 1 gennaio 2020 e quello del 2,01% del monte salari 2018 a decorrere dallo
1.1.2021, aumento che assorbe quello precedente disposto dallo stesso contratto.
Leggiamo testualmente che “gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non
sono assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D.
Lgs. 75/2017”. Si perviene a questa conclusione perché “il limite di cui all’articolo 23,
comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti,
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D. Lgs.
165/2001”.