Tutti gli istituti economici che hanno un carattere vincolato vanno applicate entro i 30 giorni
successivi alla entrata in vigore del CCNL. Quindi, con lo stipendio di agosto o al più tardi
di settembre o comunque al più presto, devono essere corrisposti tali incrementi. Si tratta
in primo luogo dell’aumento del trattamento economico fondamentale e, di conseguenza,
del calcolo e della corresponsione degli arretrati che sono maturati. In secondo luogo,
occorre dare corso all’aumento della indennità di posizione e della corresponsione degli
arretrati che sono maturati a questo titolo. Il che determina anche l’aumento della
retribuzione di risultato di tali anni. Questi aumenti devono essere corrisposti sia ai
dirigenti in servizio che a quelli che sono cessati, senza distinguere se sono cessati dal
servizio o se sono trasferiti ad un altro ente.
Le amministrazioni devono dare corso alla costituzione del fondo del 2024 applicando
l’aumento previsto dal CCNL. Nel corso di quest’anno vanno inseriti, ovviamente una
tantum, gli arretrati maturati negli anni precedenti. Con questo incremento viene finanziato,
in primo luogo, l’incremento della retribuzione di posizione per i dirigenti in servizio al 31
dicembre 2018 e per tutte le posizioni dirigenziali. Con le somme residue si deve dare
corso all’aumento della retribuzione di risultato dei dirigenti: l’Aran ha chiarito che questi
incrementi vanno corrisposti anche per gli anni precedenti, senza che vi sia la necessità di
dovere riaprire la contrattazione e senza la necessità di dovere rivedere i conti annuali del
personale.
Le giunte, con una propria deliberazione, possono inoltre aumentare il fondo fino allo
0,22% del monte salari 2018: questo aumento è in deroga al tetto del salario accessorio
del 2016. Esso può essere corrisposto a partire dal 2022 e può essere utilizzato
esclusivamente per l’aumento della retribuzione di risultato.