Il dipendente di altro comparto trasferito in mobilità volontaria mantiene l’inquadramento
dell’ente di provenienza. E’ quanto ci dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di
Cassazione n. 19163/2024. Viene dettato il seguente principio di diritto: “In tema di
procedure di mobilità volontaria nel pubblico impiego, la P.A. di destinazione, nello
stabilire, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, l’inquadramento dei dipendenti di
differenti comparti, deve comunque tenere conto, ove abbia utilizzato come parametro di
riferimento lo stipendio tabellare da loro percepito presso la P.A. di provenienza, delle
progressioni economiche dai medesimi ottenute in quest’ultima P.A., ma non della RIA loro
spettante".
Leggiamo che, “in seguito a procedura di mobilità ha diritto a essere inquadrato nell’area
funzionale e nella posizione economica di cui era titolare nella P.A. di provenienza e a lui
si applica, in seguito, il trattamento giuridico ed economico stabilito nei contratti collettivi
del comparto di destinazione”. Inoltre, “in tema di mobilità di personale da
un’amministrazione all’altra, il passaggio diretto ex art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001,
risolvendosi in una modificazione meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto
alla conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico del
dipendente. Più esattamente, il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse,
di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, va ricondotto alla fattispecie della cessione del
contratto ex articolo 1406 del codice civile, sicché l’individuazione del trattamento
economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla base
dell’inquadramento dell’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e
contrattuale del comparto dell’amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizioni
differenziate attraverso le quali, all’interno delle aree, si realizza la progressione in
carriera. Ne deriva che non assume alcun valore il fatto che la retribuzione complessiva
percepita presso la P.A. di destinazione sia, in concreto, superiore a quella ricevuta dalla
P.A. di provenienza”.