La stabilizzazione dei dirigenti prevista dal D.lgs 75/2023 è applicabile se il comune nel 2019 ha pubblicato un bando di selezione per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di un Istruttore Direttivo, ex Cat. D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, previa selezione ad evidenza pubblica basata su una procedura comparativa dei curricula di ciascun candidato e colloquio.
Il candidato è stato assunto a tempo determinato in data 27.12.2019 fino ad oggi.
Nella nostra dotazione organica è previsto un posto vacante per un Istruttore Direttivo di Vigilanza, di ex Cat. D1, ma non è prevista la stabilizzazione dell’art. 110, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000.
RISPOSTA
Sulla base delle indicazioni della Funzione Pubblica, discutibili a parere di chi scrive, possono essere stabilizzati ex d.l. n. 75/2023 solamente i destinatari di articolo 110 che sono stati assunti a tempo indeteminato presso lo stesso ente, anche se in un’area diversa. Occorre inoltre che l’ente programmi almeno 2 assunzioni, riservandone una a quelle dall’esterno.