La sentenza del Tribunale di Milano dello scorso 16 settembre ha stabilito che spetta
l’indennizzo ad un dipendente in lavoro agile durante un periodo di fruizione di un
permesso per ragioni familiari, perché siamo in presenza di un infortunio in itinere.
Ci viene in premessa ricordato che la Corte di Cassazione “ha affermato esplicitamente
che in tema di infortunio in itinere, la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel
normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del
lavoratore di un permesso per motivi personali”.
Ed ancora, “Il lavoratore è quindi tutelato tutte le volte in cui si allontani dall’azienda e vi
faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa dovuta a pause, riposi
e permessi; ciò sul presupposto dell’identità ontologica delle tipologie di sospensione
lavorativa indicate e della non configurabilità di un vuoto di tutela ogni volta in cui, per
fruire di diritti connessi alla esecuzione della prestazione lavorativa, il lavoratore si
allontani dalla sede aziendale”.
In conclusione, “non può dirsi che la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali
interrompe ex sé il nesso rispetto all’attività lavorativa: ciò proprio in considerazione del
fatto che la sospensione dell’attività lavorativa in questione trova copertura nelle norme”.