Lo scorrimento delle graduatorie inibisce la indizione di un nuovo concorso solamente se i
profili sono gli stessi e non matura alcun diritto in caso di profili diversi. Sono queste le
indicazioni dettate dalla sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 5971/2024.
Leggiamo che “la questione giuridica sottesa alla vicenda può essere compendiata nel
quesito se sussiste o meno, la possibilità, per l’Amministrazione, di effettuare lo
scorrimento della graduatoria anche in presenza della diversità ontologica tra il profilo
professionale per il quale i candidati avevano concorso risultando idonei non vincitori (c.d.
"legale interno") e quello oggetto della procedura concorsuale contestata (collaboratore
amministrativo). Il Collegio ritiene che al suddetto interrogativo debba essere data risposta
negativa, dovendosi
Ritenere la diversità tra i due menzionati profili professionali: le competenze del
collaboratore di area giuridico-amministrativa risultano, invero, più generiche e più varie,
mentre quelle del collaboratore legale sono più specialistiche, quindi diverse risultano
anche le prove concorsuali alle quali i candidati sono stati sottoposti, mirando le stesse per
i primi a selezionare dipendenti con abilità nella gestione dei procedimenti amministrativi e
quindi di taglio più operativo; laddove, per i secondi ad individuare soggetti con le
specifiche abilità necessarie ad occuparsi del settore legale”.
Ed ancora, "la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità dei
posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura. Tra gli aspetti da considerare,
per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura concorsuale assume, quindi,
rilevanza il contenuto specifico del profilo professionale per il quale è indetto il concorso e
le mansioni per le quali occorre procedere alla copertura del posto”.
Infine, occorre evitare di pervenire “alla inaccettabile conclusione di dilatare
eccessivamente l’obbligo di scorrimento a una pluralità di fattispecie eterogenee e anche
controvertibili, in contrasto con la voluntas legis che, configura, invece, lo scorrimento
come deroga, ancorché in alcuni casi doverosa, al dovere di indire una nuova selezione
concorsuale”.