Il tetto del salario accessorio del 2016 non può essere superato per gli aumenti del
trattamento economico del Segretario e deve essere calcolato sulla base delle risorse
stanziate in tale anno. E’ quanto leggiamo nella deliberazione della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 259/2024.
Leggiamo che “rientrano nel tetto di spesa all’esame tutte le risorse stanziate in bilancio
che abbiano comunque un vincolo di destinazione al trattamento accessorio del
personale”. Ed ancora, “a partire dal 1° gennaio 2017, nel computo del tetto di spesa
rientrano tutte le risorse stanziate nel bilancio 2016 con vincolo di destinazione al
trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da
maggiori entrate. Il limite massimo di spesa di riferimento, pertanto, non può essere quello
quantificato tenendo conto della ipotetica struttura organizzativa né quello relativo alle
somme effettivamente erogate e riferite all’esercizio 2016, piuttosto deve essere quello
rappresentato dall’ammontare delle risorse stanziate in bilancio nel medesimo esercizio
finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica, come del
resto si è già espressa in passato questa Sezione con la delibera n.172/2018. Né quindi è
possibile accettare nessuna delle possibili
interpretazioni estensive”, con particolare riferimento al “tenere conto delle variazioni di
fascia dei segretari previsti per il comune ed avvenute nel periodo tra il 2016 ed oggi”;
siamo in presenza di letture “in tutta evidenza contra legem”. Ricordiamo che per la
Ragioneria Generale dello Stato le variazioni di trattamento economico accessorio del
Segretario dovute ad una modifica delle convenzioni, ad invarianza di salario accessorio in
godimento, vanno neutralizzate ai fini del calcolo di tale tetto”.