La mancata stipula del contratto decentrato entro l’anno determina come conseguenza
che tutte le risorse, comprese quelle di parte variabile, vanno rese disponibili nell’anno
successivo. Ed inoltre viene chiarito che gli atti di impegno delle risorse possono essere
assunti anche in caso di contrattazione conclusa oltre l’anno. Sono questi i punti focali
della deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 20/2024.
Viene dettato il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le
risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella
quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in
esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche
in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di
amministrazione”.
Ci viene ricordato che “risultano conferenti gli articoli 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (in tema di contratti collettivi nazionali ed integrativi); 183, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; il principio contabile applicato di cui al punto
5.2. dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011; nonché gli articoli 7, 8, 79 e 80
del Contratto collettivo nazionale di lavoro (anche: CCNL) relativo al personale del
Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto” definitivamente il 16
novembre 2022.