La incentivazione delle funzioni tecniche non spetta, in vigenza dell’articolo 113 del d.lgs.
n. 50/2016 nel caso di rinnovo dell’affidamento di un servizio, nel caso specifico di
ristorazione scolastica. E’ quanto ha chiarito la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione n. 67/2025.
Con riferimento a tali disposizioni, “sia l’Autorità (ex multis parere Funz Cons 28/2023) sia
la Corte dei conti (ex multis sez. contr. Sicilia delibera n. 181/2022/PAR e precedenti ivi
richiamati) hanno evidenziato il carattere tassativo delle disposizioni dell’art. 113 del
Codice, in ordine all’individuazione delle condizioni ivi previste per il riconoscimento
dell’incentivo e alle attività cui tale emolumento è correlato, senza possibilità di procedere
ad interpretazioni estensive della norma. E’ stato quindi affermato che i presupposti in
presenza dei quali è possibile erogare l’incentivo in parola possono così elencarsi a)
l’amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la
condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse
accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere le condizioni alle quali gli incentivi
possono essere erogati; b) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113,
comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e
i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale; c) il relativo
impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico
dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2%
dell’importo dei lavori posti a base di gara; d) l’incentivo spettante al singolo dipendente
non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo; e) negli
appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione. È stato aggiunto
a quanto sopra che ai fini del riconoscimento dell’incentivo ai sensi dell’art. 113 del d.lgs.
50/2016, è necessario il previo espletamento di una procedura comparativa per
l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura”.
Ed ancora, leggiamo che “il presupposto per il riconoscimento degli incentivi per funzioni
tecniche, tenuto conto delle previsioni dell’art. 113, comma 2, del Codice, va individuato
nell’espletamento di una procedura di gara. Conseguentemente, le funzioni tecniche svolte
da dipendenti in relazione ad un affidamento diretto, come nel caso dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del codice, non sono incentivabili mediante gli emolumenti premiali di cui al comma
2 dell’art. 113 del Codice stesso. Tuttavia si è ritenuto ammissibile procedere al
riconoscimento degli stessi nei casi in cui per la complessità della fattispecie contrattuale
l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo
svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque
emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di
prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria. Dunque, a differenza di
quanto previsto dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 – che consente il riconoscimento
dell’incentivo anche nel caso di affidamento diretto del contratto d’appalto, per lo
svolgimento delle attività elencate all’Allegato I.10 dello stesso decreto legislativo –
secondo le disposizioni dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 il presupposto per il riconoscimento
degli incentivi per funzioni tecniche, va individuato nell’espletamento di una procedura
selettiva. Sulla base di tale presupposto, quindi, tenuto conto della tassatività della norma,
deve escludersi la possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi
dell’art. 113 del Codice, in caso di rinnovi contrattuali o proroghe tecniche. Ciò in quanto in
tali casi, l’Amministrazione provvede alla prosecuzione/rinnovo del rapporto contrattuale
con l’appaltatore originario, in assenza di procedure comparative tra più offerte”.
In conclusione, “deve ritenersi non consentito il riconoscimento dell’incentivo per funzioni
tecniche ivi previsto in caso di rinnovo contrattuale (opportunamente previsto negli atti di
gara) con l’appaltatore, in quanto fattispecie non preceduta da una procedura comparativa tra più operatori economici nei termini sopra indicati. Nel caso di specie, quindi, per le
attività relative al rinnovo opzionale, detto emolumento non può essere riconosciuto né al
personale della SUA, né al personale dell’Amministrazione richiedente, mancando il
fondamentale presupposto richiesto dall’art. 113 a tali fini, dello svolgimento di una
procedura comparativa, secondo l’indirizzo del giudice contabile sopra richiamato.