I giudici contabili non possono fornire pareri sulla necessità di rispettare il vincolo del
bilanciamento con un numero eguale di assunzioni dall’esterno per le stabilizzazioni ex d.l.
n. 44/2023. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-
Romagna n. 1/2025.
In ogni caso la deliberazione ci dice che vi sono “pronunce della Corte costituzionale dalle
quali emerge, quale principio generale, che a fronte di procedure assunzionali previste da
norme di legge che derogano dalla procedura del concorso pubblico, quella prevista
dall’articolo 97 della Costituzione è la primaria modalità di accesso al pubblico impiego. In
proposito questo Collegio reputa utile rammentare che qualunque deroga alla regola
dell’assunzione nei ruoli dell’amministrazione mediante pubblico concorso deve ritenersi
ammessa nei soli casi tipizzati dalla legge e le disposizioni disciplinanti le procedure di
stabilizzazione, in quanto recanti elementi in deroga al modello generale di matrice
costituzionale, devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva, anche al fine di
garantirne la compatibilità, oltre che con l’art. 97 della Costituzione, con il principio di
uguaglianza di cui all’39;art. 3 Costituzione”.