Il trattamento economico dei dirigenti è onnicomprensivo, ivi comprese le prestazioni di
lavoro straordinario. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza della sezione
lavoro della Corte di Cassazione n. 30627/2024.
Leggiamo che “nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di
onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall’articolo 24, comma
3, del D.lgs. n. 165/2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo
anche oltre l’orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna
ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa
previsione espressa della stessa contrattazione collettiva. Ciò perché, nel pubblico
impiego privatizzato, vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in
virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti
secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito
dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia
riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto; ne consegue che per il lavoro
straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione
collettiva – non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per
particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione
collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti”.