E’ legittimo prevedere una prova scritta nelle progressioni verticali e dei suoi contenuti
occorre dare informazione preventiva ai candidati. E’ quanto ci dice la sentenza del Tar
della Liguria n. 933/2024.
Leggiamo che “deve ritenersi che l’ente possa introdurre nelle procedure di progressione
verticale un colloquio attitudinale, oppure una prova orale o scritta. Diversamente
opinando, del resto, verrebbe sostanzialmente elisa la differenza rispetto alla progressione
orizzontale, anch’essa basata sull’apprezzamento di titoli ed esperienze lavorative e per la
quale, trattandosi di un avanzamento di posizione economica in seno alla stessa categoria
di appartenenza, risulta coerente l’esclusione a priori di qualunque prova d’esame”.
Leggiamo inoltre che “è irrilevante che l’organo giuntale non abbia formalmente consultato
le organizzazioni sindacali, ma si sia limitato a trasmettere loro la bozza di regolamento
due giorni prima dell’approvazione, dato che tale passaggio procedurale non risulta
prescritto né dalla legge, né dal vigente contratto collettivo”. Ed ancora la prova scritta
“costituisce non tanto (rectius, non soltanto) una modalità per selezionare il candidato più
meritevole, bensì (anche e soprattutto) uno strumento per valutare l’idoneità e la
competenza professionale del lavoratore anelante alla progressione di carriera”.
Ci viene inoltre detto che “l’obbligo di specificare le competenze oggetto di verifica e,
quindi, le materie d’esame, sancito dall’art. 3, comma 2, lett. c) del d.p.r. n. 487 cit., deve
ritenersi valevole anche per le progressioni verticali, costituendo un portato dei principi di
buon andamento e trasparenza scolpiti nell’art. 97 Cost. Tale conclusione vale a fortiori
nella procedura di cui è causa, relativa al profilo professionale di funzionario
amministrativo, connotato da elevate conoscenze polispecialistiche, in quanto
potenzialmente deputato all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di compiti ed
attività”.