Le sanzioni disciplinari devono essere revisionate in caso di condotte che non sono state
giudicate illegittime da parte del giudice del lavoro. E’ quanto afferma la sentenza della
sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 1818/2025.
La pronuncia detta il seguente principio di diritto “qualora nel rapporto di impiego pubblico
contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una
pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è
tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati,
tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice
disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione
medesima in applicazione e nel rispetto dell’art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001,
come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di
rideterminazione della sanzione formulata dalle parti”.
Viene chiarito che “l’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 richiama l’art. 2106 cod. civ., sicché
anche al datore di lavoro pubblico, come a quello privato, è imposta l’osservanza del
principio di proporzionalità fra sanzione e illecito disciplinare, principio che la Corte
costituzionale ha ritenuto essere espressione dei canoni fondamentali di ragionevolezza e
di eguaglianza, che si ricavano dall’art. 3 Cost. e che impongono una risposta
sanzionatoria graduata, di regola, nell’ambito dell’autonomo procedimento a ciò preposto,
secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto”. Di conseguenza, “il
legislatore ha inteso attribuire al giudice il potere/dovere di rideterminare la sanzione, nei
casi in cui quella inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato”.
Infine, leggiamo che “l’intento ritorsivo, al pari di ogni altro motivo illecito, deve avere
efficacia determinativa esclusiva e va escluso qualora risulti accertato un inadempimento
del prestatore che giustifichi l’esercizio del potere disciplinare; il principio, affermato in
relazione al licenziamento disciplinare, può essere esteso alle sanzioni conservative per le
quali la nullità ex art. 1345 cod. civ. può essere dichiarata solo qualora il motivo di
ritorsione sia stato determinante, ossia abbia integrato l’unica effettiva ragione di
irrogazione della sanzione, ed esclusivo, esclusività che presuppone il riscontro giudiziale
della insussistenza del motivo lecito formalmente addotto”.