DOMANDA

Ai sensi dell’ art. 41 comma 5 del CC. NL del 16 maggio 2001 l’Ente è tenuto ad assicurare al segretario comunale una retribuzione di posizione non inferiore a quella della funzione dirigenziale massima presente all’interno dell’Amministrazione .

Per l’applicazione dell’istituto del galleggiamento dobbiamo tener conto anche dell’assegno ad personam corrisposto ex articolo 110 TUEL, o bisogna limitarsi a considerare esclusivamente l’indennità di posizione dirigenziale?

RISPOSTA

La cd clausola di galleggiamento opera esclusivamente sulla indennità di posizione, come da dettato contrattuale. L’assegno ad personam non rientra in tale ambito. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla citata norma contrattuale nazionale.