LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2016

Le amministrazioni devono dare subito corso alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2016, così da giungere alla sua ripartizione entro l’anno.
Sulla base delle più recenti indicazioni della normativa, della RGS e dell’Anci si possono fornire i seguenti chiarimenti:
a) la formale deliberazione di costituzione del Fondo assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse”; “ulteriore elemento costitutivo è anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione”;

  1. b) nè la approvazione del bilancio con la indicazione delle somme destinate alla contrattazione né l’adozione del conto consuntivo possono essere considerati come una condizione sufficiente a produrre effetti di prenotazione;
  2. c) “la costituzione del Fondo è un atto da ricondurre alla competenza della dirigenza atteso che lo stesso deve essere non solo ricognitivo della presenza di sufficienti risorse in bilancio ma ben si colloca nell’ambito delle attribuzioni della stessa dirigenza”;
  3. d) “la costituzione del Fondo deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza”;
  4. e) “il contratto decentrato non ha titolo per stabilire l’incremento delle risorse variabili, la cui disponibilità deve essere decisa in sede di bilancio di previsione”;
  5. f) il fondo deve essere quantificato entro il tetto del 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali dell’amministrazione. Nelle capacità assunzionali vanno inclusi anche i risparmi delle cessazioni degli anni precedenti che non sono state utilizzate per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  6. g) la Ragioneria Generale dello Stato indica il metodo per determinare il taglio continua ad essere la media aritmetica del personale in servizio e ritiene che il taglio del fondo deve essere effettuato esclusivamente sulla parte stabile.