LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITA’ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
La violazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico accessorio dei dirigenti determina la maturazione di responsabilità amministrativa. La conferma di questa indicazione è contenuta nella sentenza della sezione giurisdizionale della Puglia n. 90 dello scorso 7 marzo.
Occorre ricordare che siamo in presenza di un principio consolidato tanto nella giurisprudenza amministrative quanto in quella contabile. In tale indicazione vanno gli orientamenti a partire dal parere della commissione speciale del pubblico impiego del Consiglio di Stato del 4 maggio 2005.
Si deve pervenire a questa conclusione sulla base delle indicazioni contenute nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 e delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Vengono dalla citata sentenza dei giudici contabili pugliesi fissati i seguenti principi:
- si deve escludere il dolo se i soggetti citati non hanno direttamente beneficiato di questi compensi;
- per la maturazione della colpa grave “non è necessaria l’effettiva consapevolezza da parte del soggetto agente del carattere antigiuridico della propria condotta, essendo sufficiente il fatto che il soggetto avrebbe dovuto esserne consapevole con l’uso della diligenza minima”;
- in caso di recupero, la quantificazione del danno corrisponde “alle somme indebitamente erogate e non ancora recuperate”;
- il termine iniziale dal quale maturano i termini di prescrizione deve essere fissato nel giorno in cui i compensi illegittimi sono stati versati: “l’individuazione del dies a quo della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto l’obbligo giuridico di pagare; in tal modo infatti tornerebbe ad essere valorizzata la mera commissione del fatto, dimenticando che l’illecito amministrativo contabile non diversamente sotto tale profilo dall’illecito civile è l’esito di una fattispecie complessa che trova il suo compimento quando la condotta antigiuridica abbia prodotto un danno concreto e attuale”.