I DIRITTI DI ROGITO DEI SEGRETARI

 

Per il Tribunale di Milano, a differenza della sezione autonomie della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato, I diritti di rogito vanno riconosciuti a tutti i segretari che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti. Mentre la tesi dei giudici contabili è che essi possono essere erogati solamente ai segretari che non sono dirigenti. La sentenza dei giudici milanesi riprende le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale.
La sentenza del Tribunale di Milano è la n. 1539 del 18 maggio 2016; il parere della sezione autonomie è il n. 21/2015; la sentenza della Corte Costituzionale è la n. 75/2016 ed il parere della Ragioneria Generale dello Stato è il n. 26297/2016.

La materia è disciplinata dall’articolo 10, comma 2 bis, del DL n. 90/2014.

Per la sentenza dei giudici del lavoro di Milano:

  1. i diritti di rogito spettano aisegretari che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti ed a quelli che non sono dirigenti, cioè i segretari di fascia C;
  2. la “ratio della norma pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali. La norma risulta perfettamente aderente dal disposti dell’articolo 37 del CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria”;
  3. le indicazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti “paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”.