L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE SUL DIRITTO DI ACCESSO DEL D.LGS N. 97/2016
I comuni, come tutte le pubbliche amministrazioni, devono applicare le nuove regole sul diritto di accesso previste dal D.Lgs, n. 97/2016, il che determinerà significativi appesantimenti organizzativi. Per la concreta applicazione di queste disposizioni le amministrazioni hanno tempo fino alla fine del 2016. Nella concreta applicazione delle nuove regole occorre garantire, per esplicito vincolo legislativo, la invarianza delle spese.
Il D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dello scorso 8 giugno. Esso riprende la ispirazione del cd freedom of information act, la cui adozione è stata più volte sollecitata dalla Corte di Giustizia Europea, ed è il primo decreto attuativo delle disposizioni contenute nella legge n. 124/2015, cd riforma Madia.
Il provvedimento prevede in primo un ampliamento in misura assai rilevante del diritto di accesso, che non richiede più l’obbligo della motivazione, che può essere esercitato anche con finalità di controllo e per il quale gli enti si devono limitare a chiedere semplicemente il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Si stabilisce che il responsabile per la prevenzione della corruzione debba pronunciarsi sulle richieste di accesso respinte.
Il provvedimento prevede inoltre il superamento del piano per la trasparenza. Esso dispone inoltre la possibile riduzione dei vincoli di pubblicità tramite il sito internet per i comuni fino a 15.000 abitanti e restyling delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione.
Si deve inoltre segnalare anche la necessità di dare corso alla revisione ed adeguamento delle disposizioni dettate in materia di accesso dalla legge n. 241/1990.