LA FESTA DEL SANTO PATRONO
La giornata del santo patrono è ai fini dell’applicazione del contratto del personale del comparto enti locali equivalente a quelle festive infrasettimanali: di conseguenza per il parere Aran Ral 1849 le attività aggiuntive svolte devono essere remunerate ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del CCNL 14.9.2000, cd code contrattuali.
Tale disposizione contrattuale infatti “prende in considerazione proprio la specifica ipotesi del lavoratore, non inserito in turni di lavoro, che, eccezionalmente, al di là dell’orario ordinario di lavoro, è chiamato a rendere la sua prestazione in una giornata festiva infrasettimanale”.
Per cui il dipendente ha diritto o al riposo compensativo ovvero alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista dalle norme contrattuali per quello prestato nelle giornate festive. Di conseguenza, l’ente può imporre al dipendente di svolgere questa prestazione, garantendo l’applicazione della citata disposizione contrattuale ed applicando i principi di carattere generale che devono presiedere allo svolgimento delle normali attività dei datori di lavoro, cioè la correttezza e la buona fede.
Il dipendente non può rifiutarsi di adempiere a questa prestazione.
Come per tutte le assenze occorre ricordare che il dipendente potrà non svolgere legittimamente la stessa prestazione solamente dando luogo alla utilizzazione di “una delle diverse tipologie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva (malattia, ferie, permesso, ecc.), nel rispetto comunque dei limiti, delle modalità e delle formalità per esse stabilite”.