LE ASSUNZIONE IN MOBILITA’ VOLONTARIA

La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 93 dello scorso 13 luglio chiarisce che le assunzioni in mobilità volontaria sono consentite nelle amministrazioni che stanno effettuando assunzioni a tempo indeterminato con le capacità del triennio precedente.

La deliberazione richiama in premessa i pronunciamenti della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26 e n. 28, ambedue del 2015, con i quali è stato rispettivamente chiarito che i residui delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate possono essere destinati ad effettuare assunzioni con procedure ordinarie, senza vincolo all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta, e che il triennio precedente si modifica annualmente, come si suole dire scorrimento.

Di conseguenza per le assunzioni finanziate dai residui delle capacità assunzionali degli anni 2013 e 2014 e che si concretizzano con la indizione di concorsi pubblici, le amministrazioni devono previamente dare corso a mobilità volontaria. La stessa regola si può, come chiarito in precedenza da altri pareri della magistratura contabile, applicare nel caso di assunzioni finanziate dalle capacità assunzionali del 2015 e del 2016 di profili che non esistono negli enti di area vasta.
Ci viene ricordato che “è possibile procedere ad assunzioni mediante procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti a regime di limitazione, senza incorrere nei limiti relativi al turn over.