LO SPOSTAMENTO DI UN DIRIGENTE SINDACALE SENZA IL CONSENSO
Nei comuni i dirigenti sindacali possono essere trasferiti anche senza il consenso della propria organizzazione, in quanto la sede è costituita dall’intera articolazione organizzativa. E’ questa la indicazione dettata dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione 14196 dello scorso 12 luglio, che amplia significativamente i margini offerti ai municipi per potere spostare il proprio personale in relazione alle esigenze organizzative.
La sentenza arriva a questa conclusione sulla base delle previsioni dettate dall’accordo quadro sulla contrattazione nel pubblico impiego del 7 agosto 1998. In tal modo si offre una lettura più ampia di quella consentita nel settore privato, in cui occorre che il dipendente rimanga comunque nella stessa unirà produttiva.
Leggiamo testualmente che “la norma dell’accordo quadro, introducendo una distinzione tra sede e unità operativa, come si è visto, assegna alla sede un significato più ampio di quello di ufficio o impianto, entità rapportabili ad unità operative (v. Cass., sent. cit.)”.
Ecco il principio affermato: “In materia di pubblico impiego privatizzato, la normativa sulle prerogative sindacali dettata dall’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 (disciplina riguardante tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti locali) fa riferimento ai concetti generali di unità operativa e sede, i quali, in mancanza di una definizione espressa, devono essere intesi nel significato desumibile dalle prescrizioni rinvenibili nell’ordinamento riguardante il pubblico impiego. Segnatamente, quanto alla tutela dei dirigenti sindacali degli enti locali, il d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 (abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla I. 4 aprile 2012, n. 35) condizionava al previo nulla osta del sindacato di appartenenza il trasferimento del dirigente sindacale in un’unita’ produttiva, ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale. In base a tale norma, ove il livello territoriale di riferimento sia quello comunale, l’ubicazione in sede diversa ricorre ove la collocazione topografica della sede del trasferimento del dirigente sindacale venga a situarsi in una circoscrizione diversa e, dunque, la tutela opera in caso di trasferimento del dirigente sindacale da una circoscrizione ad un’altra”.