IL DIPENDENTE INCARICATO COME CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Perchè dipendenti delle PA possano svolgere le attività di consulente tecnico d’ufficio non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’ente. Queste attività inoltre non sono precluse ai dipendenti pubblici a tempo pieno. In questa direzione va la sentenza della terza sezione di appello della Corte dei Conti n. 331 dello scorso 21 luglio.
Ci viene detto che “con una circolare del 4 gennaio 1999 il Ministero della Giustizia ha emesso il (condivisibile) avviso secondo cui gli incarichi professionali di matrice giudiziaria per un verso non rientrano tra quelli che alle PP.AA. è precluso conferire a dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali (art. 1 comma 56-bis della legge n° 662/1996); e, per altro verso, non sono condizionati all’autorizzazione della P.A. a cui appartenga il dipendente destinatario dell’incarico stesso (art. 58 del D.Lgs. n° 29/1993 all’epoca vigente, poi confluito nell’art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001)”. Da qui la seguente conclusione; “le prestazioni rese quale consulente tecnico d’ufficio non collidono con il regime di esclusività del rapporto di lavoro”.