DOMANDA
Un dipendente a tempo parziale può essere utilizzato da un altro comune per la parte residua e può essere destinatario dell’incarico di posizione organizzativa nei due comuni?
RISPOSTA
Il comma 557 della legge n. 311/2004, che consente la utilizzazione da parte di un comune al di sotto dei 5.000 abitanti al di là dell’orario di un dipendente di altro comune, si applica solamente ai dipendenti a tempo pieno. Per i dipendenti in part time si può utilizzare l’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del DLgs n. 267/2000 che recita testualmente così: “I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche’ autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita’ lavorativa presso altri enti”.
Non vi sono impedimenti al conferimento di posizione organizzativa nelle due amministrazioni: in tal caso si può a mio avviso, come per il comma 557, ad una somma delle indennità di posizione entro il tetto di 16.000 euro annui