LA RESPONSABILITA’ PER DANNO ALL’IMMAGINE

La percezione di tangenti provoca un danno all’immagine dell’ente e di conseguenza la maturazione di responsabilità amministrativa; nella sua quantificazione occorre fare riferimento al clamore del fatto, alla sua gravità, alla misura dell’arricchimento illecito ed al ruolo del dipendente, quindi non solo alla misura della tangente percepita. Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti del Piemonte n. 246 dello scorso 6 settembre.

Vediamone gli elementi essenziali:

  • La nozione di danno all’immagine: “l’immagine ed il prestigio della Pubblica amministrazione sono beni-valori coessenziali all’esercizio delle pubbliche funzioni, così che qualsiasi spesa sostenuta dall’Amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento ed all’imparzialità, deve ritenersi concorrere al mantenimento ed all’elevazione dell’immagine dell’Amministrazione medesima”. Ed ancora ci viene detto che “il danno all’immagine è un danno pubblico in quanto lesione del buon andamento della p.a. che perde, con la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all’esterno, ed ingenera la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell’azione dell’Ente.. non occorre non solo la prova di un’effettiva lesione dell’immagine della P.A. ma neppure la dimostrazione di un pregiudizio economico, a ciò bastando la sussistenza di un fatto di per sé intrinsecamente dannoso”;
  • lla quantificazione: “la diffusività dell’episodio nella collettività, la gravità oggettiva del fatto, rilevabile dalle circostanze del fatto, e dall’entità dell’arricchimento illecito, la qualifica del soggetto agente e il suo ruolo nell’organizzazione amministrativa”. Ed ancora leggiamo di conseguenza che “l’importo delle tangenti percepite e/o dei ricavi comunque riconducibili all’attività illecita, non può costituire di per sé, disgiunto da altri elementi di riscontro, anche di natura presuntiva, un termine di commisurazione dell’entità del danno all’ immagine , non essendovi necessariamente proporzionalità tra l’ammontare delle dazioni in pagamento e l’allarme sociale che scaturisce dal pregiudizio all’ immagine dell’Amministrazione, pregiudizio insito nelle condotte illecite, quali quelle in esame”.