Per la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 18517 del 21 settembre 2016 il termine entro cui le amministrazioni devono avviare il procedimento disciplinare deve essere calcolato dalla data in cui l’ufficio per i procedimenti disciplinari o il dirigente hanno avuto notizia del fatto e non dalla generica conoscenza da parte dell’ente.
Viene fissato il seguente principio di diritto: “in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’articolo 24 del CCNL 22.1.2004 (normativo 2002/2005 economico 2002/2003) degli enti locali, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, dalla quale decorre il termine di 20 giorni, entro il quale deve essere effettuata la contestazione disciplinare, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, restando irrilevante la conoscenza non formalmente acquisita dal Responsabile della struttura e/o dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari”.
Esso è così motivato: “se esigenze di certezza sono a base della tutela del dipendente, le medesime esigenze vanno rispettate, per irrinunciabile simmetria, anche avuto riguardo alla posizione dell’Amministrazione, il che non può avvenire se non individuando in modo certo ed oggettivamente verificabile il dies a quo da cui fare decorrere il termine per la contestazione disciplinare. Né va trascurato che il valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 Costituzione) risulterebbe vulnerato da un’interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo, in ipotesi, anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di Amministrazioni di grandi dimensioni”.