I segretari non possono adottare atti di gestione in quanto tale competenza è dal legislatore assegnata ai dirigenti. E’ questo il principio fissato dalla recente sentenza della prima sezione del Tar di Lecce n. 1532 dello scorso 13 ottobre. La sentenza fissa un divieto di svolgimento di attività gestionali in via diretta da parte dei segretari, non stabilendo un analogo divieto nel caso in cui al segretario sia affidata la responsabilità di un settore. E neppure nel caso in cui il segretario sia chiamato dal regolamento dell’ente a sostituire un dirigente.
La sentenza fa riferimento ai principi dettati dal D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all’articolo 97. Tali principi possono essere così sintetizzati: ai segretari sono attribuiti “compiti di coordinamento dell’attività dei dirigenti e degli uffici cui questi ultimi sono preposti, nonché di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni”.
Da queste disposizioni non deriva la conseguenza che “detti dirigenti – cui è assegnata una sfera di attribuzioni derogabile solo con norma primaria – assumano diretta responsabilità nei confronti del segretario. Pertanto, l’attribuzione al segretario comunale dei compiti di sovrintendenza e di coordinamento non può essere intesa nel senso che allo stesso sia concesso un potere di sostituzione dei dirigenti nell’emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza”.
Di conseguenza, per la sentenza dei giudici amministrativi pugliesi, si deve constatare la “sussistenza del vizio di competenza” nel caso di atti di gestione adottati dai segretari. Nel caso specifico viene constatato che vi sono “note impugnate, a firma del Segretario comunale” e che in concreto esse “sono atti che, obiettivamente, impegnano l’amministrazione verso l’esterno in quanto indicano le ragioni della impossibilità di accogliere l’istanza presentata”.